CONTRATTO GENERALE DI FORNITURA
La società GRAZIATO S.r.l., C.F. e P.IVA 03683480135, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Carmen D’Ambrosio, con sede in Valmorea (CO), via IV Novembre n. 244/83 (in avanti anche, breviter, “Committente“) e l’impresa (“Appaltatore“).
PREMESSO CHE
- Committente e Appaltatore intendono concludere il presente contratto nell’esercizio della propria attività d’impresa, con esclusione della disciplina dettata, dall’ordinamento italiano, a tutela dei consumatori;
- la Committente ha avviato una procedura informale di selezione delle imprese a cui affidare i lavori di appalto;
- l’Appaltatore ha formulato l’offerta ritenuta migliore.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Parte I – Norme generali
Art. 1 – Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanzialmente del presente Contratto, ove presenti:
- a) l’offerta economica (preventivo) formulata dall’Appaltatore;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relative descrizioni tecniche;
- b) il capitolato tecnico;
- c) la descrizione dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza.
Art. 2 – Affidamento dell’appalto
La Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nei singoli ordini come definiti all’art. 3 (oggetto dell’appalto).
Corrispondentemente, l’appaltatore si impegna e si obbliga ad eseguire gli anzidetti lavori sotto la propria responsabilità e con organizzazione propria di mezzi, garantendo di disporre del personale, macchinari, attrezzature e capitali all’uopo necessari.
La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore comporta la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei relativi allegati.
Art. 3 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori, così come descritti nella bolla di trasmissione/ordine.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste, anche se non espressamente previste nel presente contratto e nei suoi allegati, ma comunque necessarie od utili per la completa realizzazione a regola d’arte dell’oggetto dell’appalto. Conseguentemente sono totalmente ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari o utili per la perfetta esecuzione dei lavori stessi.
L’Appaltatore si atterrà nell’esecuzione dell’oggetto dell’appalto alle istruzioni ed ordini della Direzione Lavori, ove presente.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. In particolare, è escluso che eventuali errori, omissioni o discordanze di progettazione e/o eventuali erronee istruzioni od ordini della Direzione Lavori e/o della Committente esentino da responsabilità l’Appaltatore, che dovrà pertanto accuratamente esaminare gli elaborati grafici di progetto ed i capitolati tecnici, luoghi ed ogni altro elemento rilevante prima di dar corso all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto, informando la Committente di ogni circostanza rilevante ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati tecnici, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci e dei lavori.
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia e nelle leges artis; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati. Eventuali materiali forniti dalla Committente e ricevuti dalla Appaltatrice per la lavorazione senza rilievi e/o eccezioni scritte al momento della consegna si intendono accettati ad ogni effetto di legge e qualunque vizio emerso successivamente e/o denunciato dai clienti finali sarà imputato ad esclusiva responsabilità della Appaltatrice stessa.
Art. 4 – Corrispettivo
L’appalto è a corpo e il corrispettivo forfettario contrattuale per la realizzazione complessiva dell’oggetto dell’appalto viene convenuto nella misura indicata nei relativi ordini/commesse.
L’Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfettario, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l’Appaltatore stesso sosterrà per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte e per consegnarla immediatamente e completamente fruibile e, quindi, perfettamente funzionante restando a totale carico dell’Appaltatore ogni eventuale maggiore onere e spesa e la responsabilità per eventuali vizi e/o difetti.
L’Appaltatore espressamente dichiara di aver effettuato tutte le verifiche e i controlli necessari e pertanto dichiara di ben conoscere la natura e le caratteristiche dei lavori ad esso affidati, i luoghi e le zone dove gli stessi dovranno essere eseguiti, le condizioni locali generali e particolari, le difficoltà esecutive, le fonti di approvvigionamento dei materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori stessi, dell’acqua e dell’energia elettrica ed in genere ogni altro utile elemento, e di avere quindi ben valutato la determinazione del corrispettivo, rinunciando conseguentemente sin d’ora a qualsiasi riserva o pretesa in merito.
Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo
Il corrispettivo concordato tra le Parti si intende fisso ed invariabile per l’intera durata dei lavori, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 1665 c.c. È pertanto esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.
Parte II – Termini di esecuzione dell’oggetto dell’appalto
Art. 6 – Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito alla consegna, siccome risultante dal documento di trasporto.
Art. 7 – Termini per l’ultimazione dei lavori
Il termine di ultimazione delle lavorazioni contrattuali è indicato nel relativo documento di trasporto.
I lavori possono essere sospesi, a discrezione della Committente, una o più volte, e rimanere sospesi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori. Il termine di ultimazione dei lavori si intenderà prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione. Nessun compenso e indennizzo aggiuntivo, danno o risarcimento spetterà all’Appaltatore per la sospensione stessa.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Art. 8 – Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, eccezionali ed imprevedibili condizioni climatiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea l’esecuzione delle opere, la Committente, anche su segnalazione della Direzione Lavori, può ordinarne la sospensione, redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, le opere verranno immediatamente riprese, sempre dandone atto per iscritto.
Nel caso di cui al precedente punto, il termine di ultimazione dei lavori si intenderà prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
Resta comunque inteso che l’Appaltatore, se richiesto per iscritto dalla Committente, si impegna a recuperare, nei limiti del recuperabile, istituendo anche ulteriori turni di lavoro ovvero utilizzando qualsiasi altro mezzo tecnicamente attuabile o reperibile, i ritardi per cause di forza maggiore e quelle eventualmente imputabili alla Committente.
Art. 9 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto a tale termine, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale di euro 100,00, per i primi trenta giorni consecutivi di ritardo, e di Euro 200,00 per i giorni di ritardo successivi ai primi trenta giorni consecutivi.
La penale, nella stessa misura di cui al comma che precede trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal presente contratto per la consegna degli stessi, qualora la Committente non si avvalga della facoltà di risolvere il presente contratto d’appalto;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La parte non compensabile con i crediti dell’Appaltatore dovrà essere versata dall’Appaltatore a fronte di semplice richiesta scritta della Committente.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente.
In ogni caso, le penali per il ritardo maturate saranno dovute anche in caso di risoluzione del contratto d’appalto.
Art. 10 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori darà facoltà alla Committente di risolvere il contratto con comunicazione scritta.
Art. 11 – Assicurazione a carico dell’impresa
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla Committente una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa, che tenga indenne la Committente medesima da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla loro accettazione da parte della Committente.
Art. 12 – Custodia del cantiere
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Committente.
Art. 13 – Direzione lavori
Laddove ritenuto necessario dalla Committente, l’esecuzione delle opere avverrà sotto la supervisione di un Direttore dei Lavori, che potrà impartire ordini vincolanti per l’Appaltatore.
L’esecuzione dei lavori, in generale ed in particolare, deve uniformarsi strettamente al presente contratto e ad ogni eventuale ordine, istruzione e prescrizione della Direzione Lavori, e non sarà riconosciuto nessun lavoro, né di forma, né di misura, né di prezzo difforme da quanto sopra.
Parte III – Personale dell’Appaltatore
Art. 14 – Disposizioni relative al personale dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori anche in relazione ai propri ausiliari.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o a essa segnalata da un ente preposto, il presente Contratto potrà essere risolto con comunicazione scritta.
Art. 15 – Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia inadempiente a quanto stabilito nel presente articolo, fermi tutti i rimedi a favore della Committente, incluso il risarcimento del danno.
Parte IV Varianti
Art. 16 – Variazione dei lavori
L’Appaltatore non può apportare variazioni al progetto esecutivo ed alle modalità prescritte di esecuzione delle opere se la Direzione Lavori non le ha autorizzate per iscritto. Anche quando queste variazioni siano state autorizzate, l’Appaltatore non ha diritto a compenso per le varianti stesse, salvo accordo scritto con la Committente.
Non sono riconosciute e non saranno remunerate varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Committente, che dovrà altresì precisare il loro corrispettivo, nonché le modalità e tempistiche di pagamento.
Parte V Subappalto
Art. 17 – Subappalto
È vietato subappaltare l’esecuzione di parte o tutto l’oggetto dell’appalto, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Ove l’Appaltatore voglia affidare parte dei lavori in subappalto dovrà formulare richiesta per iscritto inviata alla Direzione Lavori ed alla Committente in cui dovrà essere precisato:
- a) dettagliata descrizione dei lavori che intende affidare in subappalto;
- b) il periodo di tempo in cui avverrà l’esecuzione delle opere di subappalto;
- c) i dati e le caratteristiche dell’impresa subappaltatrice;
- d) copia del contratto di subappalto.
L’Appaltatore dovrà altresì fornire ogni altro dato ed informazione che venga richiesto dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.
La Committente avrà facoltà a sua esclusiva discrezione di autorizzare il subappalto, sentita l’opinione della Direzione Lavori. L’autorizzazione dovrà essere data per iscritto. In caso di rifiuto l’Appaltatore dovrà procedere direttamente all’esecuzione dei lavori.
L’affidamento di lavori in subappalto non esclude la responsabilità dell’Appaltatore, che si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualunque pretesa formulata da subappaltatori e ausiliari del primo.
Parte VI Ultimazione dei lavori
Art. 18 – Consegna
Le opere non potranno considerarsi accettate dalla Committente se non a seguito di idonea verifica.
Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore per tutti i vizi e difetti dell’opera che dovessero emergere successivamente al collaudo.
Parte VII – Controversie e risoluzione
Art. 19 – Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, nessuna esclusa, sarà disciplinata, per quanto non disciplinato espressamente dal presente Contratto dalla Legge italiana e verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Como.
Art. 20 – Clausola risolutiva espressa
La Committente può risolvere ipso iure il presente contratto anche nei seguenti casi:
- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dalla Direzione Lavori e in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) in caso di assoggettamento dell’Appaltatore a concordato e/o procedure concorsuali.
La Committente può altresì risolvere il presente contratto ogni qualvolta si sia in presenza di un grave inadempimento dell’Appaltatore, previa messa in mora di almeno 15 (quindici) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R. ed equipollenti.
Art. 21 – Ritenzione
È escluso qualsivoglia diritto di ritenzione delle opere, completate o meno, in capo all’Appaltatore, il quale sarà sempre tenuto, in caso di cessazione del presente contratto, a consegnarle immediatamente e senza eccezione alcuna alla Committente.
Parte VIII – Disposizioni finali
Art. 22 – Cessione del contratto e dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È altresì vietata ogni cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte dell’Appaltatore.
Art. 23 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, richieste o intimazioni o qualsiasi altro avviso ai sensi e per gli effetti del presente contratto dovranno essere inviati al seguente indirizzo: info@fabbrograziato.it
Art. 24 – Precedenti accordi e modifiche
Il presente contratto è espressamente negoziato, in ogni sua clausola, tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo o intesa tra le stesse sul medesimo oggetto.
Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida se non pattuita per iscritto.
Art. 25 – Nullità parziali
Qualora qualsiasi clausola o parte di clausola del Contratto fosse nulla, annullabile, o inefficace, tutte le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti, a meno che tale nullità, annullabilità o inefficacia pregiudichi, in modo sostanziale, i diritti e gli obblighi (considerati nel loro complesso) delle parti.
Art. 26 – Comportamenti successivi alla stipula del presente contratto
Nessun ritardo nell’esercitare i propri diritti o nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti dell’altra parte potranno essere interpretati come rinuncia ai diritti che il presente contratto conferisce alla parte adempiente.

